Una società in-house non può attribuire ai dirigenti un trattamento economico migliorativo non previsto dalla contrattazione collettiva (cosiddetto superminimo) perché il legislatore, a partire dall’entrata in vigore del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, ha assoggettato le società pubbliche ai limiti di trattamento economico previsti in materia di pubblico impiego privatizzato, dove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con l’effetto che ai dipendenti della Pa e delle sue articolazioni organizzative non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle fonti di cui sopra, nemmeno se di miglior favore.