Con la sentenza 36/2025 la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale del Veneto, stabilisce che risulta riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile l’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’articolo 139, comma 2 Cgc.