È illegittimo, e va quindi annullato, il regolamento comunale per l’applicazione della Tari che equipara l’attività degli agriturismi a quella alberghiera, perché l’ordinamento giuridico ha differenziato le due fattispecie sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia sotto il profilo della disciplina del settore turistico. È quanto affermato dal Tar Campania, sezione VIII, con la sentenza n. 171/2025.