Il trasferimento finanziario a favore della società partecipata in concordato liquidatorio contrasta con il divieto imposto dall’articolo 14 del Testo Unico in materia di soccorso finanziario. La doverosa puntualizzazione giunge dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 19/2025.