L’attività dei revisori dei conti deve necessariamente tenersi nel rispetto del generale principio di alterità tra soggetto controllato e controllante; pertanto, l’eventuale presenza alle verifiche dei revisori dei conti del soggetto controllato o, comunque di suoi collaboratori, dev’essere limitata a un’attività di supporto tecnico come per l’attività di verbalizzazione oltre che amministrativo, nella misura in cui gli organi di amministrazione attiva possono contribuire a chiarire il contenuto degli atti sottoposti a controllo nonché il contesto nel quale gli stessi si inseriscono. Nel momento in cui, invece, è lo stesso soggetto controllato che sceglie la documentazione da sottoporre al controllo dei revisori, innanzitutto sotto un aspetto formale non risultano rispettati i criteri di selezione del campione (selezione che dev’essere eseguita dai revisori); inoltre, in un’ottica sostanziale, è evidente che, se il controllato sceglie gli atti da sottoporre al controllo, quest’ultimo risulta del tutto privo di significato (sent. n. 62/2024, Emilia-Romagna).