Per la determinazione delle tariffe Tari l’Ente, pur godendo di ampia discrezionalità, nella delibera ai sensi del comma 652 deve dare adeguata dimostrazione che il metodo di calcolo puntuale, per i suoi criteri di elaborazione e per i suoi effetti finali, non si discosti più di tanto rispetto al metodo normalizzato e non comporti, rispetto a quest’ultimo, benefici di gran lunga superiori rispetto a quelli ricavabili dal metodo puntuale.