I Comuni devono procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche per le spese di registrazione delle sentenze in cui risultano vittoriosi, quando la parte soccombente non vi provvede. È questo il principio fissato con il parere 71/2025 dalla Corte dei conti della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in risposta al quesito di un Commissario straordinario che chiedeva se le spese per la registrazione dei provvedimenti giudiziali rientrassero nella previsione dell’articolo 194, lettera a), del TUEL e, soprattutto, se fosse necessario attivare la procedura di riconoscimento anche quando il Comune, vittorioso in giudizio e non condannato alle spese legali, riceva un avviso di pagamento dall’Agenzia delle Entrate per l’omessa registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.