Con la recente delibera n. 63/2025, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche ha rivolto importanti raccomandazioni al Comune interessato, in vista dell’elaborazione del prossimo piano di revisione periodica delle società partecipate, previsto dall’art. 20 del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP). Questa delibera dovrà costituire un monito per tutti gli enti.
In particolare, la Corte ha evidenziato l’esigenza di colmare le carenze motivazionali riscontrate nelle precedenti relazioni, invitando l’Amministrazione a prestare maggiore attenzione alla motivazione delle scelte in materia di partecipazioni.
È richiesto, infatti, di esplicitare con chiarezza le ragioni alla base delle decisioni assunte, dimostrando la coerenza delle partecipazioni detenute con gli obiettivi istituzionali previsti dall’art. 4 del TUSP, nonché con i criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di cui all’art. 5.
Inoltre, è necessario verificare se sussistano le condizioni che rendano opportuna l’adozione di misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2.
La Corte raccomanda anche un’attenta analisi annuale dei dati di bilancio delle società partecipate, al fine di valutare puntualmente l’eventuale esigenza di contenimento dei costi di funzionamento. Le conclusioni di tale analisi dovranno essere chiaramente riportate e adeguatamente motivate all’interno del piano di revisione.
Un ulteriore aspetto sollevato riguarda la necessità di rendicontare i risultati delle misure di razionalizzazione adottate nei piani precedenti, verificando il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi prefissati. Contestualmente, l’Amministrazione è tenuta a rivalutare l’eventuale sussistenza dei requisiti che configurano una società come “a controllo pubblico”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del TUSP, con tutte le conseguenti implicazioni normative, anche in relazione alle partecipazioni indirette.
Infine, la Corte richiama l’attenzione sul rispetto dei limiti ai compensi degli amministratori delle società partecipate, sottolineando che, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 11, comma 6 del TUSP, resta in vigore il vincolo stabilito dal decreto-legge n. 95/2012. Tale disposizione prevede che, a partire dal 1º gennaio 2015, il costo annuale complessivo per i compensi degli amministratori non possa superare l’80% di quanto sostenuto nel 2013.
La Corte ribadisce, in conclusione, l’importanza di una gestione consapevole e documentata delle partecipazioni pubbliche, in un’ottica di efficienza, trasparenza e contenimento della spesa.
In questo contesto, il ruolo dell’Amministrazione comunale si conferma centrale nel garantire una governance che non si limiti a meri adempimenti formali, ma che sia capace di operare scelte strategiche e responsabili, orientate al perseguimento dell’interesse pubblico.
Una corretta applicazione delle disposizioni del TUSP non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per rivedere in modo critico la presenza dell’ente nel sistema delle partecipate, favorendo semplificazione, razionalizzazione e qualità dei servizi offerti alla collettività.
ECLI_IT_CONT_2025_63SRCMAR-VSG
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