L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non solleva l’ente dall’obbligo di adottare tutte le iniziative necessarie per il recupero dei crediti residui. Anche nel caso in cui i residui siano stati “sterilizzati” tramite il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), l’ente ha comunque il dovere di attivarsi per il recupero dei crediti, adottando, se necessario, procedure coattive di riscossione.