In assenza di un espresso e specifico divieto normativo non è vietata al dipendente pubblico l’apertura di una partita iva strettamente ed esclusivamente funzionale all’esercizio non professionale dell’attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, esercitato in modo ancillare rispetto al corrispondente assetto dominicale, in quanto tale tipo di attività non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.