La previsione negli atti di gara di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non è coerente con le indicazioni del nuovo Codice degli Appalti (articolo 100 del d.lgs 36/2023). Per questo, la Stazione appaltante che le ha inserite è tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime, salvo in ogni caso il ricorso all’autotutela.