La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell’indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa “all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (TFR), come testualmente previsto dall’articolo 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS).