La Corte sottolinea che “il danno da demansionamento non è in re ipsa e deve pur sempre essere dimostrato (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., ex aliis, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572)”; il principio è stato ulteriormente precisato in successive decisioni in particolare evidenziandosi che il risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.