L’Ente ha la facoltà di procedere alla ricostituzione del fondo per il lavoro straordinario quando sussistono le eccezionali ragioni che ne giustificano il ricorso, a patto che vengano rigorosamente rispettati i vincoli imposti sia dalla contrattazione collettiva sia dalle vigenti norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.