L’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) è l’organo esclusivamente competente ad adottare gli atti relativi al conferimento di incarichi legali, come la costituzione in giudizio o l’appello a sentenze di primo grado, anche quando i relativi contenziosi vengono formalizzati in un anno successivo al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, purché costituiscano la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto.