Dalla mera esistenza di un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ. tra un consigliere comunale, in qualità di collaboratore, ed il di lui genitore (quale titolare dell’impresa familiare) non è consentito dedurre, in via immediata e diretta, la dimostrazione della sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.2, del d.lgs. n. 267/2000.