Soltanto in caso di effettiva partecipazione, diretta o indiretta, del consigliere comunale al capitale sociale della società aggiudicataria di appalti nell’interesse del Comune sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.2 del d.lgs. n. 267/2000. Quanto all’ulteriore ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, n.4 del d.lgs. n. 267/2000, la stessa si verifica esclusivamente qualora vi sia una lite pendente, di natura civile o amministrativa, che veda contrapposti l’ente e il consigliere comunale.