Non sussistono elementi di incompatibilità, sia per quanto concerne l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, n. 2) del d.lgs. n. 267/2000 (non emergendo alcuna obbligazione assunta dall’associazione in termini di esecuzione di un servizio da prestare nell’interesse del Comune), sia per quanto attiene alla prima parte della previsione di cui al n. 1 del citato comma 1, dell’art. 63 (non risultando alcuna partecipazione del Comune all’associazione). In merito all’ipotesi di cui alla seconda parte di detta previsione, occorre verificare se nel caso di specie la parte facoltativa della sovvenzione ivi prevista abbia superato o meno il limite del 10% delle entrate annue totali dell’associazione.