Dirigenti amministrativi o della Polizia Locale di un Comune non possono assumere funzioni di avvocato dell’ente, e nemmeno dirigenti amministrativi o dell’Avvocatura possono ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale. I dirigenti dell’Avvocatura e della Polizia Locale possono però assumere temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie.