Prevedere nel bando di gara un requisito di partecipazione ulteriore alla attestazione SOA, oltretutto espressamente a pena di esclusione, non è conforme alla disciplina di riferimento e pertanto deve ritenersi illegittimamente apposto, in violazione del Codice degli Appalti.
La stazione appaltante è chiamata, pertanto, ad espungere dalla lex specialis la previsione del disciplinare di gara illegittima, riammettendo l’operatore economico escluso.