Se una stazione appaltante ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, per esempio tecnologico o informatico, con specifiche caratteristiche e modalità operative, non si possono offrire soluzioni alternative, ritenute non idonee a soddisfare l’interesse pubblico. Occorre che i concorrenti offrano quel particolare servizio individuato dalla stazione appaltante, non uno asseritamente equivalente.