Prevedere nel bando di gara la verifica dell’anomalia delle offerte con punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica, è ammissibile e compatibile con il nuovo Codice Appalti. La stazione appaltante ha, infatti, un’ampia discrezionalità sulla scelta di procedere o meno, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte. Il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere indicato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (News del 25 novembre 2024 ANAC).