Con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), è stata disciplinata la richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti in specifiche circostanze, come indicato dagli articoli 95 e 98 del decreto, e dall’articolo 27 del DPR 313/2002. La richiesta di tale certificato, che attesta la presenza di eventuali procedimenti penali in corso a carico dell’operatore economico, non è obbligatoria in ogni caso. Secondo una recente interpretazione, i controlli sulle situazioni che non comportano automaticamente l’esclusione da una gara restano a discrezione della stazione appaltante (Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 2722 del 26 settembre 2024 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).