Negli atti di indizione di una procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria non è possibile inserire una clausola che subordini l’erogazione dei compensi all’ottenimento del finanziamento. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.