Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. L’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente.