Non è possibile affidare un incarico di progettazione per lavori di restauro di un bene pubblico a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Codice, il generale divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite mira a evitare che, nell’ambito delle libere professioni, taluno possa avvantaggiarsi a discapito di altri.