Nei casi di affidamenti a raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), la libera suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori tra gli operatori riuniti deve essere effettuata entro il limite consentito dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno di essi, in considerazione delle prestazioni che ci si è impegnati a realizzare. Non può la singola impresa assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta.