Nelle gare di appalto, l’operazione di correzione dell’errore materiale deve avvenire non oltre il termine di scadenza per la partecipazione alla gara e deve fondarsi su elementi significativi desumibili dall’atto stesso e non da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta in gara, fermo restando che è emendabile il solo errore che non inficia l’offerta del ricorrente e che si sostanzia in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta.