Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia reso disponibile nella piattaforma di approvvigionamento, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, la documentazione di gara indicata ai commi 1 e 2 dell’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 (in particolare, l’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario), l’impugnazione degli atti emanati, sulla successiva istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato, non è sottoposta al regime super speciale di cui al comma 4 dell’art. 36 citato (che concerne, secondo l’univoco significato letterale di detta disposizione, l’impugnazione delle sole decisioni rese dalla stazione appaltante in sede di comunicazione dell’aggiudicazione sulle istanze di oscuramento presentate in gara dai concorrenti), ma a quello ordinario di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.