La proroga prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.