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Corte dei Conti. Non finanziabilità di un’opera e debiti fuori bilancio

Il Sindaco di un Comune della Basilicata richiede il seguente parere “Nel caso di opera totalmente eterofinanziata, i cui lavori siano stati realizzati in virtù di un impegno di spesa regolarmente assunto ab origine e successivamente liquidati e pagati, laddove il relativo finanziamento sia stato oggetto di revoca per intervenuta decadenza dal beneficio e successivo recupero in compensazione a valere su altri finanziamenti concessi al medesimo Ente dallo stesso Soggetto erogatore del predetto finanziamento, le spese derivanti dalla esecuzione di citati lavori possono costituire oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL?”. L’istanza è diretta a conoscere, altresì, se, “Nel caso sia ammissibile il riconoscimento del debito fuori bilancio, lo stesso deve includere solo la quota capitale o può costituire oggetto di riconoscimento l’intero importo trattenuto in compensazione, comprensivo anche degli interessi legali, degli interessi di mora e dell’eventuale somma comminata a titolo di sanzione, fatto salvo il successivo recupero nei confronti del soggetto o dei soggetti in capo ai quali venga accertata la sussistenza dell’eventuale responsabilità amministrativo contabile?” Il terzo quesito posto mira, infine, a sapere, “Ove la fattispecie non sia riconducibile nell’alveo dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL, qual è l’istituto giuridico attraverso il quale ricondurre a legittimità la spesa sostenuta?”.

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