Tra le principali criticità rilevate dalla Corte dei conti durante il controllo dei bilanci degli enti locali, c’è l’errata contabilizzazione del Fondo Anticipazione Liquidità (Fal). Un esempio significativo è rappresentato dalla
deliberazione n. 230 del 2024 della sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Secondo quanto previsto dall’articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, a partire dall’esercizio 2021 gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità, per la parte capitale, nel Titolo 4 della spesa, che riguarda il rimborso dei prestiti, oltre alla quota interessi, nel Titolo 1, finanziando tali importi con risorse proprie di bilancio.
Poiché a rendiconto la quota accantonata deve corrispondere annualmente al capitale residuo al 31/12, gli enti locali sono inoltre tenuti, in tale sede, a ridurre la quota relativa al FAL già accantonata, per un importo pari alla quota capitale annuale rimborsata con le risorse di parte corrente. Tale riduzione determina la liberazione di una parte del risultato di amministrazione, che deve essere iscritta alla voce “Altri accantonamenti” del prospetto allegato a1.
La somma accantonata potrà poi essere iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità“, anche in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ed utilizzata senza vincoli per il finanziamento del bilancio.