Nessun vincolo di destinazione fino al 2026 sull’utilizzo dei risparmi ottenuti dalle rinegoziazioni delle anticipazioni di cassa ricevute da Regioni e Province autonome. Con norma di interpretazione autentica, infatti, il decreto di agosto (Dl 113/2024) estende a queste somme le regole contabili già previste per i proventi da rinegoziazione di mutui, prestiti e dal riacquisto di titoli obbligazionari emessi. L’articolo 18 stabilisce che «l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».