È necessario avviare l’adeguamento del regolamento di contabilità per gli enti che non hanno ancora allineato il proprio strumento normativo locale alle recenti novità legislative. A quasi dieci anni dall’introduzione dell’armonizzazione contabile, approvata con il decreto legislativo 118/2011, le modifiche normative richiedono costanti revisioni dei regolamenti vigenti, tenendo conto delle specificità di ciascun ente, della propria organizzazione interna e dei processi. È fondamentale ricordare che la verifica del rispetto del regolamento è essenziale per i controlli esterni sull’ente, effettuati da soggetti come i revisori dei conti e gli ispettori del ministero dell’Economia.
Tra gli aspetti più obsoleti che necessitano di aggiornamento figura la normativa sui tempi di rilascio dei pareri, sia da parte del responsabile finanziario che dell’organo di revisione. Quest’ultimo, revocabile per inadempienza, deve trovare nel regolamento di contabilità una precisa disciplina dei tempi a sua disposizione per il rilascio dei pareri. Il Tuel stabilisce un termine fisso e inderogabile di 20 giorni per la relazione al rendiconto e al bilancio consolidato. Per il bilancio di previsione, i principi contabili fissano un termine di 15 giorni, modificabile dal regolamento di contabilità. Per il rilascio degli ulteriori pareri, è necessario prevedere un termine ritenuto congruo, disciplinando anche i casi di urgenza e le procedure per l’acquisizione dei pareri sugli emendamenti. La disciplina dell’iter del bilancio deve essere adeguata al
Dm 25 luglio 2023, rivedendo le procedure, le competenze e le tempistiche per garantire l’approvazione del bilancio entro il termine dell’esercizio precedente.