La Corte costituzionale ha stabilito che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania riguardo allo scioglimento del consiglio comunale in caso di mancata approvazione nei tempi previsti dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo numero 267 del 2000), non sono fondate.