La parificazione del conto dell’agente contabile rappresenta un presupposto processuale fondamentale ai fini dell’accesso al giudizio della Corte dei conti. Tale principio deriva dall’art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827, norma estesa anche agli enti locali ai sensi dell’art. 93 del TUEL, e implica che il conto del tesoriere di un comune non può essere presentato al vaglio della Corte senza aver previamente ottenuto la parificazione.