La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17489/2025, ha stabilito che la giurisdizione del giudice contabile non si estende ai Consorzi di Bonifica. Tale esclusione si fonda sulla natura di enti pubblici economici di questi Consorzi, i quali esercitano un’attività prevalentemente imprenditoriale. La Cassazione chiarisce che l’equiparazione, per certi aspetti (come l’esazione), dei contributi consortili ai tributi erariali non è sufficiente a modificare tale natura.