Danno erariale, Corte dei conti e riforma: il nuovo equilibrio tra giudice contabile e giudice ordinario
Patrizia Ruffini
Con la riforma della Corte dei conti in arrivo (AS 1457), che introduce il limite delle condanne contabili al 30% del danno accertato, le amministrazioni pubbliche saranno obbligate ad attivarsi in sede civile per recuperare la quota residua. Il tema è stato richiamato dalla Sezione di controllo per la Lombardia nella deliberazione 286/2025/PAR, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di parere di un Comune circa l’obbligo di promuovere un’azione civile per ottenere l’integrale ristoro di un danno erariale. Nel caso esaminato, il giudizio abbreviato davanti alla Sezione giurisdizionale si era concluso con una condanna al 20% del danno contestato, lasciando scoperta la parte prevalente.
La Corte ha chiarito che la funzione consultiva riguarda esclusivamente questioni generali di contabilità pubblica e non può estendersi a casi concreti, anche per evitare possibili conflitti di interesse.
In merito alla sostanza, i giudici hanno ricordato che, a legislazione vigente, vale il principio del “doppio binario”: la domanda risarcitoria può essere proposta davanti al giudice ordinario o a quello contabile, in un rapporto di alternatività che esclude il cumulo. L’accertamento in una delle due sedi preclude nuove pretese nei confronti dello stesso soggetto, anche se la condanna copre solo una parte del danno. L’azione civile resta dunque percorribile unicamente nei confronti del beneficiario indebito, e non di chi sia già stato condannato in sede contabile.
La Sezione ha inoltre richiamato il disegno di legge AS 1457, attualmente all’esame finale del Senato. Sul piano del risarcimento, la riforma segna il passaggio dall’attuale regime di alternatività tra giurisdizione civile e contabile a uno schema di complementarietà. Il danno erariale accertato dalla Corte dei conti con sentenza definitiva diventerà risarcibile – nella misura massima del 30% – mentre per il residuo l’amministrazione danneggiata sarà obbligata a rivolgersi al giudice ordinario per il recupero integrale secondo le regole civilistiche. In caso di inerzia, potrà configurarsi una responsabilità amministrativa autonoma dei dirigenti preposti.
Infine, oltre alla limitazione delle condanne delle Sezioni giurisdizionali al 30% del danno erariale accertato, la riforma introduce un’ulteriore novità: la possibile esenzione da responsabilità erariale per amministratori e dirigenti che abbiano agito sulla base di pareri resi dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue funzioni di controllo, anche con riferimento a casi concreti.