La Sezione regionale, sulla richiesta di parere, delibera che, in caso di condanna dell’Ente al pagamento di spese legali disposta con sentenza esecutiva, l’obbligazione va ricondotta nell’alveo del bilancio, mediante il formale riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, anche qualora l’Ente abbia effettuato accantonamenti nel fondo rischi contenzioso e previsto stanziamenti in bilancio a fronte del possibile esito sfavorevole del giudizio.