L’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP), disciplinato dall’articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014, costituisce la misura del ritardo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza contrattuale. Essendo i termini di legge generalmente fissati a trenta giorni (estendibili a sessanta in base ad accordi tra le parti), l’ITP deve tendere a un risultato negativo per attestare la conformità alla tempistica.