Ai fini del bilancio consolidato, l’amministrazione capogruppo deve individuare con precisione l’area di consolidamento, costituita da tutti gli organismi (di diritto pubblico o privato, dotati o meno di personalità giuridica) che dispongano di un autonomo sistema contabile. Per ciascuno di essi, l’amministrazione valuta l’esistenza delle condizioni di controllo o di partecipazione rilevante definite da Itas 12, prendendo in esame tutti i fatti e le circostanze rilevanti.