Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione può essere liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo (n+1) a quello in cui l’ente ha rispettato le condizioni relative ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale, senza attendere l’approvazione del rendiconto dell’anno ancora successivo (n+2).