Di fronte ai dubbi interpretativi sull’articolo 1, comma 863, della legge 145/2018 – relativo alla possibilità di liberare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (Fgdc) accantonato negli esercizi precedenti, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui sia stato accertato il rispetto dei limiti fissati per la riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e per la tempestività dei pagamenti – la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, con la deliberazione n. 92/2025, ha sollevato una questione di massima, rilevando un contrasto interpretativo.