Il termine quinquennale per la conclusione del dissesto finanziario di un ente locale, previsto dall’art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può essere considerato perentorio ma va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo inutile decorso postula non l’illegittimità degli atti adottati, quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante. L’inutile decorso di tale termine non può far obliterare la necessità che l’organismo straordinario di liquidazione (OSL) concluda le attività previste dall’articolo 256, giungendo fino all’approvazione del rendiconto di gestione finale.