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Approfondimento. Fondo obiettivi finanza pubblica: nuove deroghe al raccordo tra contabilità finanziaria ed economica

Il fondo obiettivi di finanza pubblica si aggiunge alle eccezioni al collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Nel suo primo anno di applicazione, per gli enti in avanzo, il fondo genera un accantonamento che non ha alcuna correlazione con i fondi per costi futuri e rischi e, pertanto, resta iscritto esclusivamente tra le poste della contabilità finanziaria, senza figurare tra gli accantonamenti della contabilità economico-patrimoniale.
Il Decreto ministeriale 13 febbraio 2025 ha recepito tale trattamento nell’allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.
Questa voce si aggiunge al Fondo di garanzia dei debiti commerciali e al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Inoltre, il fondo perdite delle società partecipate, accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria, non è rilevato nella contabilità economico-patrimoniale con riferimento esclusivo alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, come previsto dai principi 6.1.3, lettere a) e b), producendo tuttavia sul risultato economico i medesimi effetti del fondo.
Con riferimento, invece, alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto, il fondo perdite delle società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.

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