Patrizia Ruffini
Lo svincolo delle quote eccedenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) non comporta l’automatica disponibilità delle relative risorse nel corso dell’esercizio. A chiarirlo è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna che, con la deliberazione n. 75/2026, conferma la correttezza delle indicazioni contenute nella FAQ Arconet n. 58, respingendo le perplessità sollevate da un Comune parmense sulla loro compatibilità con l’articolo 187, comma 2, del Tuel.
Per i giudici contabili, il transito della quota destinata al finanziamento del Fcde dell’esercizio successivo tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la disciplina primaria. Al contrario, costituisce la rappresentazione contabile coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione, assicurando la stabilità e la confrontabilità dei saldi di bilancio.
Il nodo interpretativo riguardava la FAQ n. 58, pubblicata da Arconet il 29 aprile scorso per colmare una lacuna dei principi contabili applicati: come rappresentare, in sede di rendiconto, la quota del Fcde che l’ente intende destinare al finanziamento del medesimo Fondo nell’esercizio successivo.
La risposta della Corte conferma integralmente l’impostazione della Commissione Arconet. La quota «svincolabile» deve essere iscritta nell’allegato A/1 tra gli «altri accantonamenti», così da soddisfare tre esigenze fondamentali: garantire la tracciabilità delle risorse, mantenerne distinta la rappresentazione rispetto all’avanzo libero e preservare la definitività del risultato di amministrazione, evitando modifiche sostanziali nel corso dell’esercizio. L’utilizzo delle somme richiede comunque una specifica variazione di bilancio, nel rispetto del sistema autorizzatorio. In mancanza della variazione entro la chiusura dell’esercizio, la quota rimane accantonata e sarà definitivamente liberata solo in sede di rendiconto dell’anno successivo.
La Corte precisa, tuttavia, che non si tratta di un vincolo permanente sulla capacità di spesa degli enti, bensì di una disciplina temporalmente limitata e coerente con il principio di annualità del bilancio. L’esempio riportato nella deliberazione è indicativo: se la rideterminazione del Fcde libera 30 euro e l’ente decide di destinarne 10 al finanziamento del Fondo dell’esercizio successivo, soltanto questa quota rimarrà iscritta tra gli «altri accantonamenti», mentre i restanti 20 euro confluiranno immediatamente nell’avanzo libero. Analogamente, se l’ente non esercita la facoltà prevista dall’articolo 187, comma 2, del Tuel, l’intera riduzione del Fcde confluirà direttamente nella quota libera del risultato di amministrazione e potrà essere utilizzata secondo la disciplina ordinaria.
L’effettiva operatività delle nuove regole presuppone, però, una corretta qualificazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione. Sotto questo profilo, la Corte riconosce che le indicazioni fornite da Arconet assicurano una rappresentazione uniforme e verificabile delle quote del risultato di amministrazione, rafforzando il coordinamento tra rendiconto, bilancio di previsione e sistema degli equilibri finanziari.