Il giudizio di conto relativo alla rendicontazione di un consegnatario per debito di vigilanza risulta improcedibile, in quanto tale figura non riveste la qualifica di agente contabile, bensì quella di agente amministrativo.
Il giudizio di conto relativo alla rendicontazione di un consegnatario per debito di vigilanza risulta improcedibile, in quanto tale figura non riveste la qualifica di agente contabile, bensì quella di agente amministrativo.
Accedi al tuo account per leggere tutta la notizia