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I commercialisti della
pubblica amministrazione

MEF. Nuove faq Accrual 8 giugno 2026

Pubblicate le nuove FAQ Accrual:

n°27

08 giugno 2026

Come devono essere trattati, nella fase pilota della contabilità accrual, i trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025?

Nella fase pilota, il trattamento dei trasferimenti vincolati pregressi deve essere ricondotto ai principi della contabilità accrual, distinguendo tra obbligazioni ancora da adempiere e obbligazioni già adempiute alla data del 1° gennaio 2025, in coerenza con ITAS 9 e con il Quadro concettuale

In particolare:

caso 1) Trasferimenti vincolati con obbligazione non adempiuta al 1° gennaio 2025

Se il trasferimento vincolato è stato riscosso prima del 2025 ma non è ancora stato impiegato per realizzare l’investimento, esso rappresenta una passività derivante da un trasferimento condizionato. Infatti, in base a ITAS 9, il provento può essere rilevato solo quando le condizioni associate al trasferimento sono soddisfatte; fino a quel momento sussiste un’obbligazione verso il finanziatore.

Coerentemente deve essere rilevato un debito non corrente per trasferimenti condizionati di importo pari al trasferimento ricevuto. Ciò riflette il fatto che, se gli ITAS fossero stati applicati sin dall’origine, l’ente avrebbe già iscritto tale passività

caso 2) Trasferimenti vincolati con obbligazione già adempiuta al 1° gennaio 2025 

Se il trasferimento è stato già impiegato per realizzare l’investimento prima del 2025, l’obbligazione si considera adempiuta e, secondo ITAS 9, il trasferimento avrebbe dovuto essere rilevato come provento nell’esercizio di realizzazione dell’investimento.

Pertanto, nella fase pilota non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico del trasferimento deve considerarsi già realizzato negli esercizi precedenti, con conseguente impatto sul patrimonio netto. Operativamente, l’importo deve essere iscritto a risultati economici degli anni precedenti.

Nei modelli di raccordo

Nel fare il raccordo fra i pdc attuali e il pdc unico (foglio 1 del modello di raccordo):

  1.  per le aziende del SSN è oscurato il raccordo fra la voce di PN “Finanziamenti per investimenti” (modello 4) e il pdc unico,
  2.  per gli enti territoriali (modello 2a e 2b) è oscurato il raccordo fra la voce “Contributi agli investimenti” e il pdc unico.

Tali raccordi sono stati oscurati perché quelle voci non hanno corrispettivo nel pdc unico. L’ente quindi non le può riportare nel foglio 2. In sostanza, è come se fossero già “stornate”, senza bisogno di rettificarle nel foglio 2.

Quindi, le integrazioni e rettifiche che gli enti devono fare nel foglio 2 sono facilmente identificabili.
Se consideriamo i due casi 1) e 2) di cui sopra avremo:

  • caso 1) – obbligazione non ancora adempiuta – l’integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscrivere nella voce del pdc unico “Debiti non correnti per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche” un debito di pari importo a quello presente nelle voci attuali “Finanziamenti per investimenti” (nel caso di Enti del SSN) oppure “Contributi agli investimenti” (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.
  • caso 2) – obbligazione già adempiuta – l’integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscriversi nella voce del pdc unico “risultati economici degli anni precedenti” un importo pari a quanto attualmente presente nelle voci attuali “Finanziamenti per investimenti” (nel caso di Enti del SSN) oppure “Contributi agli investimenti” (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.

 

n°26

08 giugno 2026

I costi del personale di un ente di ricerca, se direttamente attribuibili a specifici progetti, misurabili e documentati (es. timesheet), possono essere capitalizzati ai sensi dell’ITAS 5, quando riferiti alla fase di sviluppo del progetto, e successivamente ammortizzati, invece che imputati integralmente a conto economico nell’esercizio di sostenimento?

Premessa: il criterio generale
L’ITAS 5, paragrafo 34, stabilisce un principio fondamentale: “I costi sostenuti per un elemento immateriale inizialmente rilevati come costi di esercizio non possono essere rilevati, a una data successiva, come parte del costo di un’immobilizzazione immateriale.”
Pertanto, la decisione se capitalizzare o meno i costi del personale deve essere presa nel momento in cui i costi sono sostenuti, sulla base della natura dell’attività (ricerca o sviluppo) e del rispetto dei requisiti di cui all’ITAS 5, paragrafo 29.

  1. Distinzione tra fase di ricerca (non capitalizzabile) e fase di sviluppo (capitalizzabile)

L’ITAS 5, paragrafo 27, richiede di suddividere il processo di generazione interna di un’attività immateriale in due fasi:

  • fase di ricerca;
  • fase di sviluppo;

Fase di ricerca (non capitalizzabile)
L’ITAS 5, paragrafo 28, stabilisce che: “Considerato che nella fase di ricerca non è dimostrabile l’esistenza di un’immobilizzazione immateriale capace di generare probabili benefici economici futuri o un probabile potenziale di servizio, nessuna immobilizzazione immateriale può essere rilevata in relazione alla fase di ricerca di un progetto interno. Quindi i costi della fase di ricerca sono imputati al conto economico dell’esercizio nel quale sono sostenuti.” Le Linee Guida di ITAS 5, alla pagina 20, forniscono una tabella esemplificativa delle attività che rientrano nella fase di ricerca (es. attività finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze, ricerca di alternative, formulazione di possibili alternative, ecc.).

Fase di sviluppo (potenzialmente capitalizzabile)

L’ITAS 5, paragrafo 29, dispone che i costi sostenuti nella fase di sviluppo possono essere rilevati come immobilizzazione immateriale se, e solo se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Condizione (ITAS 5, par. 29) Contenuto sintetico
a) È tecnicamente fattibile completare l’immobilizzazione per l’uso o la cessione
b) Esiste l’intenzione di completarla per usarla o cederla
c) Esiste la capacità di usarla o cederla
d) È definito il modo in cui genererà probabili benefici economici futuri o potenziale di servizio (es. esistenza di un mercato o utilità interna)
e) Sono disponibili adeguate risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo
f) L’amministrazione è in grado di determinare i costi attribuibili all’immobilizzazione durante la fase di sviluppo
  1. I costi del personale direttamente attribuibili sono capitalizzabili se riferiti alla fase di sviluppo

L’ITAS 5, paragrafo 33, stabilisce che: “Il costo di un’immobilizzazione immateriale generata internamente comprende tutti i costi ad essa direttamente imputabili, necessari per creare, produrre e predisporre l’immobilizzazione immateriale affinché questa sia in grado di operare secondo i programmi dell’amministrazione.”

Le Linee Guida ITAS 5, Esempio 7 (pagine 18-20), affrontano espressamente il caso dei costi del personale in progetti di sviluppo. Nell’esempio, l’amministrazione sostiene costi del personale dedicato al progetto per attività di sviluppo volte al completamento del progetto. Le Linee Guida affermano testualmente:

“La voce b) è capitalizzabile trattandosi di costi sostenuti per lo svolgimento di attività di sviluppo volte al completamento del progetto.”

E la scrittura contabile finale capitalizza euro 15.000 di stipendi e altri assegni fissi, incrementando il valore dell’immobilizzazione immateriale.

Condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi del personale (desumibili dall’Esempio 7 e dal par. 33):

  • I costi devono essere direttamente attribuibili al progetto;
  • Devono essere oggettivamente misurabili;
  • Devono essere adeguatamente documentati (nell’esempio si citano i timesheet o fogli di lavoro);
  • Devono riferirsi esclusivamente alla fase di sviluppo (non alla fase di ricerca);
  • Devono essere soddisfatte tutte e sei le condizioni del paragrafo 29 dell’ITAS 5.
  1. Conferma espressa: i costi del personale qualificati possono essere capitalizzati

Sì, i costi del personale sostenuti da un ente di ricerca, se riferiti alla fase di sviluppo di un progetto che genera un’immobilizzazione immateriale, possono essere capitalizzati e iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, purché:

  1. Il progetto rientri nella fase di sviluppo (non ricerca) secondo la definizione dell’ITAS 5, paragrafo 2;
  2. Siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’ITAS 5, paragrafo 29;
  3. I costi siano direttamente attribuibili, oggettivamente misurabili e adeguatamente documentati (es. timesheet);
  4. La capitalizzazione inizi dal momento in cui tutte le condizioni sono soddisfatte per la prima volta (ITAS 5, par. 32: “dal momento in cui per la prima volta l’immobilizzazione soddisfa i criteri previsti per la rilevazione iniziale”).

Non sono capitalizzabili i costi del personale sostenuti prima del soddisfacimento delle condizioni del paragrafo 29 (fase di ricerca o fase precedente alla maturazione dei requisiti).

  1. Trattamento successivo: ammortamento

Una volta capitalizzati, i costi del personale incrementano il valore contabile dell’immobilizzazione immateriale. Successivamente, tale valore sarà ammortizzato lungo la vita utile stimata dell’attività (ITAS 5, par. 38 e segg.), in luogo dell’integrale imputazione a conto economico nell’esercizio di sostenimento.

L’ITAS 5, paragrafo 38, stabilisce: “L’ammortamento deve iniziare quando l’immobilizzazione immateriale è disponibile per l’utilizzo.”

L’ITAS 5, paragrafo 54, precisa inoltre: “L’ammortamento di un’immobilizzazione immateriale con una vita utile definita non cessa se l’immobilizzazione immateriale non è più utilizzata, fino a quando l’immobilizzazione immateriale non sia stata completamente ammortizzata, o dismessa.”

  1.    Conclusioni operative per l’Ente di ricerca
Fattispecie Trattamento contabile Riferimento ITAS 5
Costi del personale per attività di ricerca (o fase antecedente al rispetto delle condizioni del par. 29) Costo d’esercizio (imputazione a CE) Par. 28
Costi del personale per attività di sviluppo, con tutte le condizioni del par. 29 soddisfatte, direttamente attribuibili, misurabili e documentati (timesheet) Capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali Par. 29, 33; Esempio 7 delle Linee Guida
Successiva utilizzazione dell’immobilizzazione Ammortamento lungo la vita utile Par. 38-44

 

n°25

08 giugno 2026

Qual è il trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia?

Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi.

La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una minusvalenza, come illustrato nell’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

La ASL, invece, acquisisce il controllo del bene e lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale dandone informativa in nota integrativa e lo registra nel proprio libro inventario come bene di terzi in uso gratuito.

Per quanto riguarda la Provincia: non può capitalizzare

L’ITAS 4, al paragrafo 40, stabilisce che “I costi di manutenzione straordinaria sono rilevati nel valore contabile dell’immobilizzazione materiale”. Tuttavia, la Provincia ha già eliminato il bene dal proprio Stato Patrimoniale a seguito della perdita di controllo, come previsto dall’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a). Non esiste quindi più un cespite su cui capitalizzare.

Di conseguenza, la Provincia non può applicare il paragrafo 40 (che richiederebbe la capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria) poiché manca l’immobilizzazione di riferimento.

Il trattamento dei costi sostenuti successivamente alla cancellazione dipende dalle circostanze:

  • Se non esiste alcun accordo di rimborso tra le parti, i costi sostenuti dalla Provincia sono considerati costi d’esercizio e vengono spesati interamente nel Conto Economico. Questo approccio è coerente con il principio a contrario del paragrafo 40 dell’ITAS 4: non essendoci un cespite, i costi non possono che confluire nel Conto Economico.
  • Se, invece, è stipulato un accordo che obbliga la ASL a rimborsare la Provincia per le spese sostenute, allora la Provincia rileva un credito verso la ASL, in applicazione del Quadro Concettuale, paragrafo 3.8, che disciplina l’obbligazione a trasferire risorse.

Si richiama nuovamente l’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4: in quel caso, la Provincia cede a titolo gratuito un pulmino non ancora interamente ammortizzato, cancellando il bene e rilevando una minusvalenza pari al valore contabile residuo. Se, dopo tale cancellazione, la Provincia dovesse sostenere ulteriori costi su quel bene, non potrebbe capitalizzarli: essi costituirebbero oneri di esercizio o, in presenza di apposita convenzione, crediti verso la ASL.

Per quanto riguarda la ASL: deve incrementare il valore del bene in Stato Patrimoniale e adeguare l’ammortamento

La ASL ha il bene nel proprio Stato Patrimoniale perché ne ha il controllo, come definito dal Quadro Concettuale ai paragrafi 3.4-3.6, secondo cui il controllo consiste nella capacità di utilizzare la risorsa per i propri fini istituzionali.

Le manutenzioni straordinarie – intese come interventi di adeguamento, prolungamento della vita utile o miglioramento funzionale – rientrano nella definizione fornita dall’ITAS 4, paragrafo 2. L’ITAS 4, paragrafo 40, dispone inoltre che “I costi di manutenzione straordinaria sono rilevati nel valore contabile dell’immobilizzazione materiale”, senza alcuna distinzione riguardo a chi materialmente sostenga la spesa.

Pertanto, anche se il pagamento è effettuato dalla Provincia, la ASL deve capitalizzare l’importo, portandolo ad incremento del valore contabile del cespite.

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere:

  • Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.
  • Se l’intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.

Quanto all’ammortamento, l’ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: “Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l’incremento del valore di un’immobilizzazione materiale, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile.”

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

Sintesi dei ruoli

  • Provincia: la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d’esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
  • ASL: poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l’ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.

n°24

08 giugno 2026

– Come devono essere contabilizzati trasferimenti vincolati destinati alla realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali secondo ITAS 4 e ITAS 9?

– È corretto rilevare integralmente il provento nell’esercizio di accettazione della rendicontazione oppure è possibile ripartirlo lungo la vita utile dell’immobilizzazione per allinearlo all’ammortamento?

– Quale informativa deve essere fornita in nota integrativa per gestire il disallineamento tra la rilevazione del provento e quella degli ammortamenti?

Premessa: il principio generale della rilevazione dei proventi da trasferimenti con condizioni

L’ITAS 9, paragrafo 31, stabilisce che si rileva una passività (e non un provento) quando le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:

  1. a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte dell’amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

Nel caso dei trasferimenti vincolati (c.d. contributi a rendicontazione) destinati alla realizzazione di opere, siamo proprio nell’ambito della lettera b): il trasferimento è subordinato alla realizzazione dell’opera (adempimento di una prestazione). Pertanto, finché l’opera non è completata e correttamente rendicontata, permane una passività.

Momento di cancellazione della passività e rilevazione del provento

L’ITAS 9, paragrafo 32, dispone:

“Successivamente alla rilevazione iniziale, quando l’amministrazione adempie, in tutto o in parte, alla condizione relativa alle risorse trasferite, riduce corrispondentemente il valore contabile della passività, rilevando e iscrivendo nel conto economico un provento da trasferimenti di ammontare pari a tale riduzione.”

Le Linee Guida ITAS 9 (Esempio 18) affrontano esplicitamente il caso di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile, con condizione che prevede la restituzione delle somme in caso di mancato completamento dell’opera. In quell’esempio, si afferma testualmente:

“Essendo prevista una condizione fino al completamento dell’opera, durante tutta la fase di costruzione non si rileverà alcun provento ma solamente una passività. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento.”

L’esempio chiarisce che la riduzione della passività e la rilevazione del provento avvengono al termine dell’opera, non ai singoli stati di avanzamento (SAL), perché i SAL non liberano dalla condizione.

Punto fondamentale il momento rilevante non è l’accettazione formale della rendicontazione da parte dell’ente erogatore, bensì la trasmissione della corretta rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. Le Linee Guida ITAS 9 (pagina 15, con riferimento all’Esempio 11 e seguenti) chiariscono che:

“Il momento rilevante per la rilevazione del provento è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), e non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante. Quest’ultima – o l’eventuale mancata accettazione, totale o parziale – è qualificata come evento successivo.”

Pertanto:

  • La passività si cancella (e il provento si rileva) quando l’ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta che dimostra l’adempimento della condizione (completamento dell’opera).
  • L’accettazione formale successiva non fa venire meno quanto già rilevato; semmai, una eventuale contestazione genera una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si manifesta.

 

Il problema del disallineamento temporale con l’ammortamento

La domanda 2 evidenzia un potenziale disallineamento:

  • Il provento da trasferimento viene rilevato integralmente nell’esercizio in cui l’opera è completata e rendicontata (e quindi la passività viene cancellata).
  • L’ammortamento dell’opera, ai sensi dell’ITAS 4, inizia quando l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso (ITAS 4, par. 52), che tipicamente coincide con il collaudo e l’entrata in funzione, spesso nello stesso esercizio o in quello successivo.
  • Negli esercizi successivi, si rileveranno solo gli ammortamenti (costi) senza una corrispondente quota di provento, creando un disallineamento nella rappresentazione economica.

La risposta degli ITAS è chiara: il provento va rilevato integralmente nell’esercizio in cui viene meno la passività (completamento e corretta rendicontazione), senza alcuna forma di imputazione progressiva lungo la vita utile.

Perché? L’ITAS 9 non prevede alcun meccanismo di “risconto passivo” o di ripartizione del provento da trasferimento in funzione dell’ammortamento del bene finanziato. Al contrario, l’ITAS 9 distingue nettamente tra:

  • Trasferimenti con condizioni (obbligo di fare/realizzare): il provento si rileva quando la condizione è adempiuta (completamento dell’opera), indipendentemente dalla futura vita utile del bene.
  • Trasferimenti con limiti e restrizioni (senza obbligo di restituzione): il provento si rileva al sorgere del diritto, senza passività.

L’Esempio 19 delle Linee Guida ITAS 9 rappresenta un caso particolare in cui la condizione non è solo la realizzazione dell’opera, ma anche il mantenimento in funzione per un certo periodo. In quel caso, il provento viene rilevato progressivamente lungo il periodo di gestione (es. 10 anni), perché la condizione (obbligo di mantenere in funzione) si adempie annualmente. Tuttavia, questo avviene solo se l’atto di assegnazione prevede espressamente che la restituzione delle somme sia legata anche all’obbligo di gestione pluriennale.

Nel caso standard di contributo per la realizzazione di un’opera (senza obbligo di gestione futura), la condizione si esaurisce con il completamento dell’opera. Pertanto, il provento è interamente di competenza dell’esercizio in cui l’opera è completata e correttamente rendicontata.

Non è ammissibile (né tantomeno richiesto) un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento mediante imputazione progressiva. Gli ITAS non contengono alcuna disposizione in tal senso.

 

Informativa in nota integrativa

Qualora si ritenga che il disallineamento temporale tra provento (rilevato tutto nell’esercizio di completamento) e ammortamenti (rilevati negli esercizi successivi) possa influenzare la comprensione del bilancio, l’ente beneficiario deve fornire adeguata informativa in nota integrativa, ai sensi:

  • ITAS 9, paragrafo 59, lettera b), punto iii: l’amministrazione indica l’importo dei trasferimenti, distinguendo, laddove l’informazione sia rilevante, gli importi delle principali classi individuate per destinazione e provenienza delle risorse, nonché per tipologia di condizioni sulle risorse trasferite.
  • Quadro Concettuale, paragrafo 5.8: la nota integrativa contiene informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori.

Informativa suggerita (da adattare al caso concreto):

“Nell’esercizio [anno], l’ente ha rilevato un provento da trasferimento di € [importo] a seguito del completamento dell’opera [denominazione] e della trasmissione della rendicontazione all’ente erogatore. L’opera, entrata in funzione nel medesimo esercizio, è stata iscritta tra le immobilizzazioni materiali per un valore di € [importo] e sarà ammortizzata lungo la sua vita utile stimata di [anni] anni. Ne consegue che negli esercizi successivi il conto economico rifletterà i soli ammortamenti dell’opera, senza una corrispondente quota di provento, in quanto il provento è stato già integralmente rilevato nell’esercizio di completamento dell’opera, in conformità con quanto previsto dall’ITAS 9 per i trasferimenti con condizioni (adempimento della prestazione).”

Inoltre, l’ente può presentare, nella nota integrativa o in un documento allegato, un prospetto di riconciliazione tra il provento rilevato e gli ammortamenti previsti negli esercizi successivi, per dare conto agli utilizzatori del bilancio dell’effetto complessivo dell’operazione.

 

Sintesi delle risposte

Domanda Risposta
Il provento va rilevato integralmente nell’esercizio in cui viene meno la passività (accettazione/trasmissione rendicontazione)? , integralmente. Il momento rilevante è la trasmissione della corretta rendicontazione (non l’accettazione formale). L’ITAS 9 non prevede ripartizioni del provento lungo la vita utile del bene.
È ammissibile un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento (imputazione progressiva)? No, non è ammissibile. L’ITAS 9 non contiene alcuna disposizione che consenta tale correlazione. L’unica eccezione (Esempio 19) riguarda i casi in cui la condizione include anche l’obbligo di gestione pluriennale.
Quale informativa dare in nota integrativa per il disallineamento? Fornire una spiegazione chiara dell’operazione, indicando l’importo del provento rilevato, il valore dell’immobilizzazione, la vita utile e l’effetto del disallineamento. È possibile anche inserire un prospetto di riconciliazione.

 

 

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