Con riguardo alla scelta di taluni comuni di costituire comunità energetiche rinnovabili in forma societaria, la giurisprudenza ha sottolineato che l’esito delle valutazioni in ordine alla stretta necessità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della finalità perseguita dall’ente partecipante deve confluire nella motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P.