Il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016( come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1-2), della legge 5 agosto 2022, n. 118) delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore
individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti, avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento. Il caso specifico analizzato dalla Corte dei Conti, invece, non implica l’acquisto ex novo della qualità di socio, ma solo il mantenimento del relativo status con una percentuale rafforzata, che passa dal 2,54% al 2,63%. Non si sostanzia alcun “nuovo” acquisto della qualità di socio, il che pone il caso di specie al di fuori del perimetro dello stesso art. 5 TUSP cit., come già acclarato da consolidata giurisprudenza contabile in vicende consimili.